AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30 giugno 1995 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n.  89,
31  marzo  1994,  n.  221, 30 maggio 1994, n. 327, 30 luglio 1994, n.
476, 30 settembre 1994, n. 560,  30  novembre  1994,  n.  659,  e  31
gennaio  1995, n. 27". I DD.LL.  sopracitati, di contenuto pressoche'
analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in  legge  per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale - n.  80 del 7 aprile 1994, n. 126 del 1 giugno 1994, n. 178
del  1  agosto 1994, n. 230 del 1 ottobre 1994, n. 281 del 1 dicembre
1994, n. 25 del 31 gennaio 1995 e n. 77 del 1 aprile 1995).
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  10  del  decreto-legge  5  febbraio  1990,  n.  16,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e  Chioggia
elaborano,  entro  il  30  giugno 1995, (( progetti di massima per la
realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque ))  usate
provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e
di  Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri
e tecnologie adeguati a  realizzare  nell'intera  area  lagunare  gli
obiettivi previsti (( dal piano regionale di risanamento delle acque,
approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n.  962 del
1  settembre  1989.  ))  Il  comune di Venezia provvede alla suddetta
elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo
di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5
febbraio 1992, n. 139.
 ((  2.  I  progetti  di  massima di cui al comma 1 )) sono approvati
dalla  regione  Veneto  previo  parere  della  commissione   per   la
salvaguardia  di  Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge  8  novembre
1991,
(( n. 360. L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per  ))
(( la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque  ))
(( del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di ))
(( Venezia", nonche' variante agli strumenti urbanistici generali. ))
  3.  Negli  ambiti  indicati  nel  comma  1, non dotati di fognature
dinamiche, e' consentito lo scarico delle  acque  reflue  provenienti
dagli  insediamenti  civili  di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e
tredicesimo  dell'articolo  3  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  20  settembre  1973,  n.  962,  dalle  aziende  artigiane
produttive,  ancorche'  non  rientranti  nella   tipologia   di   cui
all'articolo  17  del  piano  regionale  di  risanamento delle acque,
approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962  del
1   settembre   1989,  dagli  stabilimenti  ospedalieri,  dagli  enti
assistenziali  e  dalle  aziende   turistiche   ricettive   e   della
ristorazione,  purche' sottoposte a trattamenti individuali secondo i
progetti approvati dai comuni. (( I privati e gli altri soggetti  non
compresi  nel precedente periodo, e piu' in generale tutti coloro che
utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi
di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al  comma
1  del  presente  articolo  e con le modalita' e i tempi indicati dai
sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia. )) I  trattamenti  degli
scarichi  di  cui  al  presente  comma  superiori  a  cento  abitanti
equivalenti  devono  essere  basati   sull'impiego   delle   migliori
tecnologie  applicabili  e  gestibili,  a costi sostenibili e tenendo
conto  della  situazione  urbanistica  ed  edilizia   specifica.   Le
tipologie  degli  impianti  individuali  o  le  relative  prestazioni
depurative sono  identificate  dalla  regione  Veneto  con  il  piano
regionale   di   risanamento   delle   acque,   approvato   ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 10 maggio  1976,  n.  319,  e  successive
modificazioni,  che  sara'  a  tal fine integrato, per il trattamento
degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti,  entro  il  31
dicembre  1994.  I  caratteri di qualita' delle acque degli effluenti
degli impianti individuali di cui al presente comma possono  eccedere
i  limiti  stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, (( fatte salve specifiche
e  motivate  prescrizioni  integrative  da  parte   delle   autorita'
sanitarie competenti. ))
  4.  Il  sindaco  del  comune  di Venezia e il sindaco del comune di
Chioggia possono concedere contributi  ai  privati  per  l'esecuzione
delle  opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte
le  unita'  edilizie  interessate   dai   progetti   di   intervento,
utilizzando  le  quote  vincolate  ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
(( 4- bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di        ))
(( quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti    ))
(( assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della      ))
(( ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle  ))
(( acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei  ))
(( comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive          ))
(( pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1 gennaio   ))
(( 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di       ))
(( Chioggia, per i fini di cui al presente articolo.               ))
(( I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo  ))
(( idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato  ))
(( alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con ))
(( le modalita' di cui all'articolo 5 della legge                  ))
(( 5 febbraio 1992, n. 139.                                        ))
  5.  Le  aziende  artigiane  produttive,  di  cui  al  comma  3, gli
stabilimenti  ospedalieri,  gli  enti   assistenziali,   le   aziende
turistiche  ricettive  e  della  ristorazione non serviti da pubblica
fognatura che abbiano presentato ai comuni entro il 30 novembre  1994
un  piano  di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere
entro il (( 30 giugno 1996 )) . Le disposizioni di cui al comma 4  si
applicano  ((  ai  soggetti,  ))  di  cui  al  comma  3,  che abbiano
presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto  piano  di
adeguamento  degli  scarichi.  I  sindaci,  nel  definire il criterio
preferenziale, dovranno  tener  conto  del  rischio  di  inquinamento
collegato e quindi della particolarita' del caso e dell'urgenza delle
opere  da  eseguire,  oppure  dell'avvenuta completa esecuzione degli
interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.
  6. In attesa della definizione dei procedimenti  amministrativi  di
cui  al  comma  5,  sono sospesi i procedimenti penali per i reati di
scarico  senza  autorizzazione  e  di  superamento  dei   limiti   di
accettabilita'  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 962,  previsti  dall'articolo  9  della  legge  16
aprile  1973,  n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i  termini  previsti
dal comma 5 estingue i reati stessi".